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REGIO DECRETO 28 ottobre 1885, n. 3568

Che stabilisce norme generali per la custodia, la polizia e la sicurezza degli arsenali, dei cantieri e degli stabilimenti secondari di lavoro della R. Marina e norme organiche per l'istituzione delle categorie marinari di arsenale e pompieri nel personale lavorante delle direzioni di lavori e per il materiale destinato alla estinzione degl'incendi. (085U3568)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1886 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 1-1-1886
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1878 sul riordinamento della Regia Marina
militare; 
 
  Visto il R. decreto 22 febbraio 1863, che dava un nuovo ordinamento
alla Marina dello Stato; 
 
  Visto il regolamento per il servizio  delle  Direzioni  di  lavori,
approvato con R. decreto del 20 aprile 1882; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina; 
 
  Udito il Consiglio superiore di Marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  In ciascun dipartimento marittimo il comando militare superiore, la
custodia, la polizia e la sicurezza dell'arsenale  sono  affidati  al
Direttore generale dell'arsenale. 
 
  Questi e' coadiuvato, per i suddetti incarichi, da un  capitano  di
fregata e da due tenenti di vascello, uno di questi  in  qualita'  di
aiutante di  bandiera,  addetti  al  suo  ufficio,  e  dall'ufficiale
comandato giornalmente al servizio d'ispezione nell'arsenale.