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REGIO DECRETO 13 dicembre 1885, n. 3574

Che modifica gli articoli 15 e 18 dell'articolo 36 del regolamento d'istituzione e di disciplina del Corpo delle guardie di finanza. (085U3574)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1886 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-1-1886 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti i paragrafi 15 e 18 dell'articolo 36 del regolamento d'istituzione e di disciplina del Corpo delle guardie di finanza, approvato col Nostro decreto del 12 giugno 1881, n. 261 (Serie 3ª);
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito

il Consiglio dei Ministri, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Al paragrafo 15 dell'articolo 36 del citato regolamento si aggiunge la lettera seguente:

s) Il matrimonio contratto col semplice rito religioso.