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REGIO DECRETO 13 dicembre 1885, n. 3574

Che modifica gli articoli 15 e 18 dell'articolo 36 del regolamento d'istituzione e di disciplina del Corpo delle guardie di finanza. (085U3574)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1886 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 10-1-1886
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti  i  paragrafi  15  e  18  dell'articolo  36  del  regolamento
d'istituzione e di disciplina del Corpo  delle  guardie  di  finanza,
approvato col Nostro decreto del 12 giugno 1881, n. 261 (Serie 3ª); 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Ministro delle Finanze; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Al paragrafo 15 dell'articolo 36 del citato regolamento si aggiunge
la lettera seguente: 
 
    s) Il matrimonio contratto col semplice rito religioso.