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LEGGE 31 dicembre 1884, n. 2847

Che proroga il termine per la concessione dei prestiti ai privati. (084U2847)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1885 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-1-1885 al: 15-12-2009
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine per la concessione dei prestiti ai privati, fissato dall'art. 9 della legge 8 luglio 1883, numero 1483 (Serie 3ª), è prorogato a tutto il 30 giugno 1885.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1884.

UMBERTO.

Depretis.

Visto, Il Guardasigilli: Pessina.