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LEGGE 31 dicembre 1884, n. 2847

Che proroga il termine per la concessione dei prestiti ai privati. (084U2847)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1885 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 15-1-1885
al: 15-12-2009
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il termine per la concessione  dei  prestiti  ai  privati,  fissato
dall'art. 9 della legge 8 luglio 1883, numero  1483  (Serie  3ª),  e'
prorogato a tutto il 30 giugno 1885. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 31 dicembre 1884. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                            Depretis. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Pessina.