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REGIO DECRETO 31 dicembre 1883, n. 1833

Sulla costituzione del Consorzio per la costruzione e l'esercizio della ferrovia denominata Circumetnea, da Catania a Giarre e Riposto. (083U1833)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1884 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-2-1884 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la deliberazione, in data 25 maggio 1882, del Consiglio provinciale di Catania, colla quale furono proposte le basi di un Consorzio per la costruzione di una ferrovia a scartamento ridotto, denominata Circumetnea, che partendo da Catania ed attraversando i comuni di Paternò, Santa Maria di Licodia, Biancavilla, Adernò, Bronte, Maletto, Randazzo, Piedimonte, Mascali, dovrebbe giungere a Giarre ed a Riposto;
Veduta la deliberazione del 3 giugno 1882 della Camera di commercio ed arti di Catania, colla quale accettò di far parte del Consorzio medesimo, assumendo di contribuire una quota fissa di lire 1500 annua, per cinquanta anni, e senza interessi, a decorrere dall'apertura della linea al pubblico servizio;
Veduto il quadro di riparto in data 28 febbraio 1883, compilato dall'ufficio tecnico provinciale ed approvato dalla Deputazione provinciale, col quale furono proposte le quote di concorso a carico degli Enti morali chiamati a far parte del Consorzio;
Vedute le deliberazioni dei comuni di Paternò, Santa Maria di Licodia, Biancavilla, Adernò, Bronte, Castiglione, Piedimonte e quella della provincia di Catania, che aderirono incondizionatamente al Consorzio ed al riparto della spesa;
Vedute le deliberazioni dei comuni di Misterbianco, Belpasso, Maletto, Randazzo, Linguaglossa, Mascali, Riposto, che fecero opposizione o riserve in ordine al proposto riparto, mentre il comune di Giarre tralasciò di deliberare in proposito, onde deve ritenersi pure esso dissenziente;
Ritenuto che le eccezioni sollevate dal comune di Catania, in ordine al tracciato della linea, vennero meno per effetto della deliberazione consigliare in data 13 novembre 1883, dalla quale risulta che quel comune, revocando le deliberazioni precedenti, aderisce esso pure incondizionatamente al Consorzio;
Considerando, rispetto alle condizioni eccepite dal comune di Misterbianco, che aderì al Consorzio purché la sua quota non oltrepassi i 3 millesimi, che nessuna ragione giustificherebbe la modificazione dei criteri adottati pel riparto, onde la riserva non può trovare accoglimento;
Considerando che tanto meno attendibile è la ragione per cui Belpasso si rifiuta di entrare in Consorzio, solo perché la linea passerà molto distante dal suo abitato, dal momento che il suo stesso territorio ne verrà attraversata e la stazione disterà dal comune poco più di 5 chilometri;
Considerando che la riserva del comune di Maletto, che accettò in massima la quota di riparto, salvo a far valere in seguito i suoi diritti nell'adunanza del Consorzio, deve essere considerata senza valore, non essendovi ragione alcuna per mutare le basi del riparto;
Considerando che anche le eccezioni sollevate dai comuni di Randazzo, di Linguaglossa, di Mascali e di Riposto contro la quota posta a loro carico col quadro di riparto, non presentano maggiore importanza, onde devono essere accolti i criteri a tale riguardo approvati col riparto stesso;
Ritenuto che trattandosi di un Consorzio ferroviario tra comuni e provincie, la Deputazione provinciale non ha veste legittima per statuire sulla relativa costituzione;
Ritenuto che le adesioni incondizionate da parte della provincia di Catania e degli altri comuni suddetti costituiscono una complessiva cifra di interessenza maggiore dei due terzi del contributo, giusta quanto prescrive la legge 5 giugno 1881;
Ritenute le disposizioni dell'art. 7, alinea, della legge citata, e degli articoli 43 e seguenti della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed il Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico. Fra la provincia di Catania, la Camera di commercio ed arti di Catania ed i comuni di Riposto, Giarre, Mascali, Piedimonte, Linguaglossa, Castiglione, Randazzo, Maletto, Bronte, Adernò, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Paternò, Belpasso, Misterbianco e Catania, è costituito un Consorzio onde provvedere alla costruzione ed allo esercizio della ferrovia denominata Circumetnea da Catania a Giarre e Riposto, ed è conseguentemente approvato e reso esecutorio il riparto delle quote del relativo concorso a carico della provincia e dei comuni suddetti, compilato dall'ufficio tecnico provinciale in data 28 febbraio 1883.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1883.

UMBERTO.

Genala.

Visto, Il Guardasigilli: Savelli.