stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 31 dicembre 1883, n. 1833

Sulla costituzione del Consorzio per la costruzione e l'esercizio della ferrovia denominata Circumetnea, da Catania a Giarre e Riposto. (083U1833)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1884 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 3-2-1884
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la deliberazione, in data  25  maggio  1882,  del  Consiglio
provinciale di Catania, colla quale furono proposte  le  basi  di  un
Consorzio per la costruzione di una ferrovia a  scartamento  ridotto,
denominata Circumetnea, che partendo da Catania  ed  attraversando  i
comuni di Paterno', Santa Maria  di  Licodia,  Biancavilla,  Aderno',
Bronte, Maletto, Randazzo, Piedimonte, Mascali, dovrebbe  giungere  a
Giarre ed a Riposto; 
 
  Veduta la deliberazione del 3 giugno 1882 della Camera di commercio
ed arti di Catania, colla quale accetto' di far parte  del  Consorzio
medesimo, assumendo di contribuire  una  quota  fissa  di  lire  1500
annua,  per  cinquanta  anni,  e   senza   interessi,   a   decorrere
dall'apertura della linea al pubblico servizio; 
 
  Veduto il quadro di riparto in data  28  febbraio  1883,  compilato
dall'ufficio  tecnico  provinciale  ed  approvato  dalla  Deputazione
provinciale, col quale furono proposte le quote di concorso a  carico
degli Enti morali chiamati a far parte del Consorzio; 
 
  Vedute le deliberazioni dei comuni  di  Paterno',  Santa  Maria  di
Licodia, Biancavilla,  Aderno',  Bronte,  Castiglione,  Piedimonte  e
quella della provincia di Catania, che aderirono  incondizionatamente
al Consorzio ed al riparto della spesa; 
 
  Vedute le  deliberazioni  dei  comuni  di  Misterbianco,  Belpasso,
Maletto,  Randazzo,  Linguaglossa,  Mascali,  Riposto,   che   fecero
opposizione o riserve in ordine al proposto riparto, mentre il comune
di Giarre tralascio' di deliberare in proposito, onde deve  ritenersi
pure esso dissenziente; 
 
  Ritenuto che le eccezioni  sollevate  dal  comune  di  Catania,  in
ordine al tracciato della  linea,  vennero  meno  per  effetto  della
deliberazione consigliare in  data  13  novembre  1883,  dalla  quale
risulta che  quel  comune,  revocando  le  deliberazioni  precedenti,
aderisce esso pure incondizionatamente al Consorzio; 
 
  Considerando, rispetto  alle  condizioni  eccepite  dal  comune  di
Misterbianco, che aderi'  al  Consorzio  purche'  la  sua  quota  non
oltrepassi i 3 millesimi, che  nessuna  ragione  giustificherebbe  la
modificazione dei criteri adottati pel riparto, onde la  riserva  non
puo' trovare accoglimento; 
 
  Considerando che tanto meno  attendibile  e'  la  ragione  per  cui
Belpasso si rifiuta di entrare in Consorzio, solo  perche'  la  linea
passera' molto distante dal suo  abitato,  dal  momento  che  il  suo
stesso territorio ne verra' attraversata e la stazione  distera'  dal
comune poco piu' di 5 chilometri; 
 
  Considerando che la riserva del comune di Maletto, che accetto'  in
massima la quota di riparto, salvo a far valere  in  seguito  i  suoi
diritti nell'adunanza del Consorzio, deve  essere  considerata  senza
valore, non essendovi ragione alcuna per mutare le basi del riparto; 
 
  Considerando  che  anche  le  eccezioni  sollevate  dai  comuni  di
Randazzo, di Linguaglossa, di Mascali e di Riposto  contro  la  quota
posta a loro carico col quadro di riparto,  non  presentano  maggiore
importanza, onde devono essere accolti  i  criteri  a  tale  riguardo
approvati col riparto stesso; 
 
  Ritenuto che trattandosi di un Consorzio ferroviario tra  comuni  e
provincie, la Deputazione provinciale  non  ha  veste  legittima  per
statuire sulla relativa costituzione; 
 
  Ritenuto che le adesioni incondizionate da parte della provincia di
Catania e degli altri comuni suddetti costituiscono  una  complessiva
cifra di interessenza maggiore dei due terzi del  contributo,  giusta
quanto prescrive la legge 5 giugno 1881; 
 
  Ritenute le disposizioni dell'art. 7, alinea, della legge citata, e
degli articoli 43 e seguenti della legge 20 marzo 1865,  allegato  F,
sui lavori pubblici; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed il Consiglio
di Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato  pei  Lavori
Pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Articolo unico. Fra la provincia di Catania, la Camera di commercio
ed  arti  di  Catania  ed  i  comuni  di  Riposto,  Giarre,  Mascali,
Piedimonte, Linguaglossa,  Castiglione,  Randazzo,  Maletto,  Bronte,
Aderno', Biancavilla, Santa Maria  di  Licodia,  Paterno',  Belpasso,
Misterbianco e Catania, e' costituito un  Consorzio  onde  provvedere
alla  costruzione  ed  allo  esercizio  della   ferrovia   denominata
Circumetnea da Catania a Giarre e  Riposto,  ed  e'  conseguentemente
approvato e reso esecutorio  il  riparto  delle  quote  del  relativo
concorso a carico della provincia e dei  comuni  suddetti,  compilato
dall'ufficio tecnico provinciale in data 28 febbraio 1883. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1883. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                              Genala. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Savelli.