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REGIO DECRETO 31 dicembre 1883, n. 1819

Sul peso netto legale degli zuccheri. (083U1819)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1884 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-1-1884 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dall'articolo 4 della legge n. 1445 (Serie 3ª), col quale è data facoltà al Governo di modificare per decreto Reale le tare per le botti, botticelle, caratelli e casse contenenti zuccheri;
Veduto l'art. 2 del testo unico della tariffa doganale, approvato col R. decreto n. 1599 (Serie 3ª);
Udito il parere del Consiglio del commercio;

Sulla

proposta del Ministro delle Finanze, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il peso netto legale per gli zuccheri contenuti in botti, botticelle, caratelli e casse si forma deducendo indistintamente da ogni quintale di peso lordo chilogrammi sei, sia che gli zuccheri provengano direttamente dall'estero, sia che escano dai magazzini generali o dai depositi franchi dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1883.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, Il Guardasigilli: Savelli.