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REGIO DECRETO 31 dicembre 1883, n. 1819

Sul peso netto legale degli zuccheri. (083U1819)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1884 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 26-1-1884
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dall'articolo 4 della legge n. 1445 (Serie 3ª), col quale
e' data facolta' al Governo di modificare per decreto Reale  le  tare
per le botti, botticelle, caratelli e casse contenenti zuccheri; 
 
  Veduto l'art. 2 del testo unico della tariffa  doganale,  approvato
col R. decreto n. 1599 (Serie 3ª); 
 
  Udito il parere del Consiglio del commercio; 
 
  Sulla proposta del Ministro delle Finanze, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il  peso  netto  legale  per  gli  zuccheri  contenuti  in   botti,
botticelle, caratelli e casse si forma deducendo  indistintamente  da
ogni quintale di peso lordo chilogrammi sei,  sia  che  gli  zuccheri
provengano direttamente dall'estero, sia  che  escano  dai  magazzini
generali o dai depositi franchi dello Stato. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1883. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                         A. Magliani. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Savelli.