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REGIO DECRETO 3 dicembre 1882, n. 1177 ter (1177)

Che autorizza la vendita dei beni dello Stato al prezzo d'estimo di L. 43257,14 (082U8403)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/1883
La Tabella annessa al provvedimento è stata pubblicata successivamente nelle seguenti Gazzette: GU n. 52 del 03-03-1883, GU n. 53 del 05-03-1883, GU n. 54 del 06-03-1883, GU n. 56 del 08-03-1883.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  7-3-1883 al: 9-2-2011
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1177ter (Serie 3ª)

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro del Tesoro,
Vista la tabella dei beni non destinati per la loro natura e provenienza a far parte del Demanio pubblico, composta di 229 articoli, per il complessivo valore di lire 43,257 14 (quarantatremila duecentocinquantasette e centesimi quattordici);
Visto l'art. 13 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, e l'articolo 52 del regolamento approvato col Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852;
Ritenuto che l'alienazione di tali beni, mentre torna utile all'Erario non pregiudica affatto l'interesse pubblico né i diritti dei terzi;

Sentito

l'avviso del Consiglio di Stato, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È autorizzata la vendita dei beni dello Stato descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, del complessivo valore di lire 43,257 14 (lire quarantatremila duecentocinquantasette e centesimi quattordici).