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REGIO DECRETO 17 dicembre 1882, n. 1154

Che approva il testo unico delle leggi sui magazzini generali (082U1154)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1883 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-1-1883 al: 11-8-1897
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della facoltà concessa al Nostro Governo dall'articolo 2 della legge del 2 aprile 1882, n. 682 (Serie 3ª), di sanzionare un nuovo testo della legge del 3 luglio 1871, n. 340 (Serie 2ª), sui Magazzini generali colle modificazioni portate dall'art. 1 di essa legge;
Viste le indicate leggi e il titolo XVI, libro I, del testo definitivo del Codice di commercio, approvato col R. decreto del 31 ottobre 1882, n. 1062 (Serie 3ª);
Visto l'art. 12 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del detto Codice, approvate con R. decreto del 14 dicembre 1882, n. 1113 (Serie 3ª);
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo

decretato e decretiamo: A testo unico delle leggi sui Magazzini generali rimane approvato il seguente, che avrà esecuzione dal 1° gennaio 1883.

Art. 1



I Magazzini generali hanno per oggetto:

1. Di provvedere alla custodia e alla conservazione delle merci e derrate di qualsivoglia provenienza o destinazione che vi sono depositate;

2. Di rilasciare speciali titoli di commercio col nome di fedi di deposito e note di pegno;