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REGIO DECRETO 17 dicembre 1882, n. 1154

Che approva il testo unico delle leggi sui magazzini generali (082U1154)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1883 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-1-1883
al: 11-8-1897
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della facolta' concessa al Nostro Governo dall'articolo 2
della legge del 2 aprile 1882, n. 682 (Serie 3ª),  di  sanzionare  un
nuovo testo della legge del 3 luglio 1871, n.  340  (Serie  2ª),  sui
Magazzini generali colle modificazioni portate dall'art.  1  di  essa
legge; 
 
  Viste le indicate leggi  e  il  titolo  XVI,  libro  I,  del  testo
definitivo del Codice di commercio, approvato col R. decreto  del  31
ottobre 1882, n. 1062 (Serie 3ª); 
 
  Visto l'art. 12 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del
detto Codice, approvate con R. decreto del 14 dicembre 1882, n.  1113
(Serie 3ª); 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  A testo unico delle leggi sui Magazzini generali  rimane  approvato
il seguente, che avra' esecuzione dal 1° gennaio 1883. 
 
                               Art. 1. 
 
  I Magazzini generali hanno per oggetto: 
 
    1. Di provvedere alla custodia e alla conservazione delle merci e
derrate di  qualsivoglia  provenienza  o  destinazione  che  vi  sono
depositate; 
 
    2. Di rilasciare speciali titoli di commercio col nome di fedi di
deposito e note di pegno;