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LEGGE 27 dicembre 1882, n. 1149

Concernente disposizioni a favore dei contribuenti della imposta sui terreni danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1882 nelle provincie Venete e Lombarde. (082U1149)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/1883 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-1-1883 al: 15-12-2009
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Art. 1



È data facoltà al Governo di sospendere a favore dei contribuenti la riscossione della quinta e della sesta rata 1882, e delle sei rate del 1883 della imposta erariale sui terreni danneggiati in causa delle inondazioni dell'autunno 1882, compresi nei comuni delle provincie venete indicate nel prospetto A.

Parimente è data facoltà al Governo di sospendere a favore dei contribuenti la riscossione della sesta rata 1882, e delle sei rate 1883 dell'imposta erariale sui terreni danneggiati in causa delle dette inondazioni e compresi nei comuni delle provincie venete indicati nel prospetto B.

Lo stesso beneficio potrà essere accordato dal Governo, con decorrenza dalla prima rata del 1883, per i terreni danneggiati in altri comuni delle provincie venete e lombarde, che per errore fossero stati omessi, o che in seguito ad ulteriori indagini si riconoscesse trovarsi nelle medesime condizioni. Tali comuni saranno indicati con decreto Reale, sentite le Deputazioni provinciali.