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LEGGE 27 dicembre 1882, n. 1149

Concernente disposizioni a favore dei contribuenti della imposta sui terreni danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1882 nelle provincie Venete e Lombarde. (082U1149)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/1883 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 17-1-1883
al: 15-12-2009
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' data facolta' al Governo di sospendere a favore dei contribuenti
la riscossione della quinta e della sesta rata 1882, e delle sei rate
del 1883 della imposta erariale  sui  terreni  danneggiati  in  causa
delle  inondazioni  dell'autunno  1882,  compresi  nei  comuni  delle
provincie venete indicate nel prospetto A. 
 
  Parimente e' data facolta' al Governo di sospendere  a  favore  dei
contribuenti la riscossione della sesta rata 1882, e delle  sei  rate
1883 dell'imposta erariale sui terreni  danneggiati  in  causa  delle
dette inondazioni  e  compresi  nei  comuni  delle  provincie  venete
indicati nel prospetto B. 
 
  Lo stesso  beneficio  potra'  essere  accordato  dal  Governo,  con
decorrenza dalla prima rata del 1883, per i  terreni  danneggiati  in
altri comuni delle  provincie  venete  e  lombarde,  che  per  errore
fossero stati omessi, o che  in  seguito  ad  ulteriori  indagini  si
riconoscesse trovarsi nelle medesime condizioni. Tali comuni  saranno
indicati con decreto Reale, sentite le Deputazioni provinciali.