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LEGGE 27 dicembre 1882, n. 1147

Concernente disposizione a favore dei danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1882 nelle provincie Venete e Lombarde. (082U1147)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1883 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-1-1883 al: 15-12-2009
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Art. 1



È autorizzata la spesa straordinaria di lire 10,000,000 per far fronte ai lavori di riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, e per concorsi e sussidi ad opere stradali ed idrauliche provinciali, comunali e consorziali, danneggiate dalle piene dell'autunno 1882.

I concorsi e sussidi a carico dello Stato, sia separatamente sia cumulativamente, sono fissati nella proporzione del cinquanta per cento, ed è fatta facoltà al Governo di dare acconti ed anticipazioni sui medesimi.

I lavori di cui sopra sono dichiarati di pubblica utilità.