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LEGGE 27 dicembre 1882, n. 1147

Concernente disposizione a favore dei danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1882 nelle provincie Venete e Lombarde. (082U1147)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1883 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 14-1-1883
al: 15-12-2009
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                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato, 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' autorizzata la spesa straordinaria di lire  10,000,000  per  far
fronte ai lavori di riparazione delle opere idrauliche  di  1ª  e  2ª
categoria, e per concorsi e sussidi ad opere stradali  ed  idrauliche
provinciali,  comunali  e  consorziali,   danneggiate   dalle   piene
dell'autunno 1882. 
 
  I concorsi e sussidi a carico dello Stato,  sia  separatamente  sia
cumulativamente, sono fissati nella  proporzione  del  cinquanta  per
cento,  ed  e'  fatta  facolta'  al  Governo  di  dare   acconti   ed
anticipazioni sui medesimi. 
 
  I lavori di cui sopra sono dichiarati di pubblica utilita'.