stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 17 agosto 1882, n. 956

Che approva il nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito. (082U0956)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/1882
Il Testo Unico è stato in parte pubblicato successivamente nelle seguenti Gazzette: GU n. 212 del 11-09-1882, GU n. 213 del 12-09-1882.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  24-9-1882 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con decreto Reale del 26 luglio 1876, num. 3260 (Serie 2ª), e la legge 3 maggio 1877, num. 3813 (Serie 2ª), con cui fu determinata un'aggiunta all'art. 96 del detto testo unico;
Vista la legge 29 giugno 1882, n. 829 (Serie 3ª), che modifica alcuni articoli e sopprime l'articolo 50 del testo unico prementovato, dando facoltà al Nostro Governo di pubblicare di nuovo il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito coordinandolo colle disposizioni e colle modificazioni introdottevi colla legge stessa;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra,
Abbiamo decretato e decretiamo:

A

testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito rimane approvato il seguente testo: LEGGE SUL RECLUTMENTO DEL REGIO ESERCITO

Art. 1



I cittadini dello Stato che concorrono alla leva di terra, idonei alle armi, sono personalmente obbligati al servizio militare dal tempo della leva della classe rispettiva sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il trentanovesimo di loro età, salvo per gli ufficiali il disposto delle leggi che specialmente li riguardano.