stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 17 agosto 1882, n. 956

Che approva il nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito. (082U0956)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/1882
Il Testo Unico è stato in parte pubblicato successivamente nelle seguenti Gazzette: GU n. 212 del 11-09-1882, GU n. 213 del 12-09-1882.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 24-9-1882
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il  testo  unico  delle  leggi  sul  reclutamento  del  Regio
esercito, approvato con decreto Reale del 26 luglio 1876,  num.  3260
(Serie 2ª), e la legge 3 maggio 1877, num. 3813 (Serie 2ª),  con  cui
fu determinata un'aggiunta all'art. 96 del detto testo unico; 
 
  Vista la legge 29 giugno 1882, n.  829  (Serie  3ª),  che  modifica
alcuni  articoli  e  sopprime   l'articolo   50   del   testo   unico
prementovato, dando facolta' al Nostro Governo di pubblicare di nuovo
il  testo  unico   delle   leggi   sul   reclutamento   dell'esercito
coordinandolo colle disposizioni e colle  modificazioni  introdottevi
colla legge stessa; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  A testo unico delle  leggi  sul  reclutamento  del  Regio  esercito
rimane approvato il seguente testo: 
 
              LEGGE SUL RECLUTAMENTO DEL REGIO ESERCITO 
 
                               Art. 1. 
 
  I cittadini dello Stato che concorrono alla leva di  terra,  idonei
alle armi, sono personalmente  obbligati  al  servizio  militare  dal
tempo  della  leva  della  classe  rispettiva  sino  al  31  dicembre
dell'anno in cui compiono il trentanovesimo di loro eta',  salvo  per
gli ufficiali il disposto delle leggi che specialmente li riguardano.