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REGIO DECRETO 22 dicembre 1881, n. 581 quater (581)

Che provvede per l'abilitazione allo insegnamento delle discipline proprie dei licei e dei ginnasi, delle scuole tecniche e delle normali.581 quater (081U8504)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/1882 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  3-3-1882 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le leggi sull'istruzione secondaria, classica e tecnica e normale, veglianti nel Regno;
Veduti i regolamenti speciali delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di filosofia e lettere, approvati col R. decreto 8 ottobre 1876, n. 3434 (Serie 2ª);
Considerando che i candidati all'insegnamento, provenienti dalle Facoltà menzionate, non sono ancora di numero sufficiente a fornire d'insegnanti abilitati, come il bisogno richiede, i molti Istituti d'istruzione media tenuti non che dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dagli Enti morali e dai privati; e oltre ciò vi sono molti, i quali le Commissioni esaminatrici giudicarono potersi ammettere a riparare in parte le prove degli esami già sostenuti;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



A tutto l'anno 1882 si continueranno a tenere le sessioni straordinarie di esami per conferire i diplomi di abilitazione allo insegnamento delle discipline proprie dei Licei e dei Ginnasi, delle scuole tecniche e delle normali.