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REGIO DECRETO 22 dicembre 1881, n. 581 quater (581)

Che provvede per l'abilitazione allo insegnamento delle discipline proprie dei licei e dei ginnasi, delle scuole tecniche e delle normali.581 quater (081U8504)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/1882 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 3-3-1882
al: 15-12-2010
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                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vedute le leggi sull'istruzione secondaria, classica  e  tecnica  e
normale, veglianti nel Regno; 
 
  Veduti  i  regolamenti   speciali   delle   Facolta'   di   scienze
matematiche, fisiche e naturali e di filosofia e  lettere,  approvati
col R. decreto 8 ottobre 1876, n. 3434 (Serie 2ª); 
 
  Considerando che i candidati  all'insegnamento,  provenienti  dalle
Facolta' menzionate, non sono ancora di numero sufficiente a  fornire
d'insegnanti abilitati, come il bisogno richiede,  i  molti  Istituti
d'istruzione media tenuti non che dallo Stato, dalle  provincie,  dai
comuni, dagli Enti morali e dai privati; e oltre cio' vi sono  molti,
i quali le Commissioni esaminatrici giudicarono potersi  ammettere  a
riparare in parte le prove degli esami gia' sostenuti; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
Pubblica Istruzione, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  A  tutto  l'anno  1882  si  continueranno  a  tenere  le   sessioni
straordinarie di esami per conferire i diplomi di  abilitazione  allo
insegnamento delle discipline proprie dei Licei e dei Ginnasi,  delle
scuole tecniche e delle normali.