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REGIO DECRETO 25 dicembre 1881, n. 581 bis (581)

Col quale ai direttori cani di ragioneria dell'amministrazione centrale con uno stipendio inferiore alle lire 7000 viene assegnata una indennità di funzioni invece del soprassoldo avanti goduto. (081U8502)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1882 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-2-1882 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato;
Visto il decreto Reale 4 settembre 1870, n. 5851, col quale, provvedendosi provvisoriamente al servizio delle ragionerie presso le Amministrazioni centrali, è stabilito un aumento di stipendio di annue lire 1000 (mille) a favore dei ragionieri capi pel tempo in cui esercitano tali funzioni;
Visto l'altro decreto Reale 8 ottobre 1870, n. 5927, che all'articolo 2 stabilisce la decorrenza del detto assegno;
Riconosciuta la convenienza di far cessare lo stato di provvisorietà, stabilendo per tali assegni ai signori direttori-capi di ragioneria norme definitive, coordinate all'assetto della amministrazione ed ai miglioramenti introdotti a favore degli impiegati coi ruoli organici attuati col primo gennaio 1881;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, interim del Tesoro;

Sentito

il Consiglio dei Ministri, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Ai funzionari che verranno nominati direttori-capi di ragioneria delle Amministrazioni centrali, con uno stipendio inferiore alle lire 7000, potrà essere assegnato con decreto Reale, su proposta del Ministro del Tesoro, una indennità temporanea di funzioni non eccedente le lire 1000 all'anno.