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REGIO DECRETO 25 dicembre 1881, n. 581 bis (581)

Col quale ai direttori cani di ragioneria dell'amministrazione centrale con uno stipendio inferiore alle lire 7000 viene assegnata una indennità di funzioni invece del soprassoldo avanti goduto. (081U8502)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1882 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 11-2-1882
al: 15-12-2010
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                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'amministrazione  e  la
contabilita' generale dello Stato; 
 
  Visto il decreto Reale  4  settembre  1870,  n.  5851,  col  quale,
provvedendosi provvisoriamente al servizio delle ragionerie presso le
Amministrazioni centrali, e' stabilito un  aumento  di  stipendio  di
annue lire 1000 (mille) a favore dei ragionieri capi pel tempo in cui
esercitano tali funzioni; 
 
  Visto  l'altro  decreto  Reale  8  ottobre  1870,  n.   5927,   che
all'articolo 2 stabilisce la decorrenza del detto assegno; 
 
  Riconosciuta  la  convenienza  di   far   cessare   lo   stato   di
provvisorieta', stabilendo per tali assegni ai signori direttori-capi
di  ragioneria  norme  definitive,   coordinate   all'assetto   della
amministrazione  ed  ai  miglioramenti  introdotti  a  favore   degli
impiegati coi ruoli organici attuati col primo gennaio 1881; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
Finanze, interim del Tesoro; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ai funzionari che verranno nominati  direttori-capi  di  ragioneria
delle Amministrazioni centrali, con uno stipendio inferiore alle lire
7000, potra' essere assegnato con  decreto  Reale,  su  proposta  del
Ministro del  Tesoro,  una  indennita'  temporanea  di  funzioni  non
eccedente le lire 1000 all'anno.