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REGIO DECRETO 22 dicembre 1881, n. 564

Che stabilisce la somma da pagarsi dai volontari d'un anno pell'anno 1882. (081U0564)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1882 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-2-1882 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 116 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato col Regio decreto del 26 luglio 1876, n. 3260 (Serie 2ª);

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1

Articolo unico.

La somma che i volontari di un anno devono pagare alla Cassa militare nell'assumere l'arruolamento è stabilita per l'anno 1882 in lire milleseicento per quelli che si arruolano nell'arma di cavalleria, ed in lire milleduecento per quelli che si arruolano nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1881.

UMBERTO.

Ferrero.

Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.