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REGIO DECRETO 22 dicembre 1881, n. 564

Che stabilisce la somma da pagarsi dai volontari d'un anno pell'anno 1882. (081U0564)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1882 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 3-2-1882
al: 15-12-2010
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                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 116 del  testo  unico  delle  leggi  sul  reclutamento
dell'esercito, approvato col Regio decreto del  26  luglio  1876,  n.
3260 (Serie 2ª); 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari della Guerra, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  La somma che i volontari  di  un  anno  devono  pagare  alla  Cassa
militare nell'assumere l'arruolamento e' stabilita per l'anno 1882 in
lire  milleseicento  per  quelli  che  si  arruolano   nell'arma   di
cavalleria, ed in lire milleduecento  per  quelli  che  si  arruolano
nelle altre armi. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1881. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                             Ferrero. 
 
  Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.