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REGIO DECRETO 30 dicembre 1881, n. 578

Che modifica l'elenco delle autorità ammesse a corrispondere in esenzione delle tasse postali: cioè amministraz., autorità, uffici governativi ed istituti o corpi morali contemplati nell'art. 4 del regolamento. (081U0578)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1882 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  2-2-1882 al: 9-2-2011
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UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 5 del regolamento approvato con Regio decreto del 5 novembre 1876, n. 3489 (Serie 2ª);

Sulla

proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione e con quello dell'Agricoltura, Industria e Commercio, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Nell'elenco delle autorità e degli uffizi ammessi a corrispondere in esenzione delle tasse postali, annesso al regolamento approvato con R. decreto del 5 novembre 1876, di contro a: Scuole di nautica governative e Scuole speciali governative, devonsi sostituire alle indicazioni ora contenute nella seconda colonna le seguenti:
Amministrazioni, Autorità, Uffizi governativi ed Istituti o Corpi morali contemplati nell'articolo 4 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1881.

UMBERTO.

Baccelli.
Berti.
A. Baccarini.

Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.