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REGIO DECRETO 30 dicembre 1881, n. 578

Che modifica l'elenco delle autorità ammesse a corrispondere in esenzione delle tasse postali: cioè amministraz., autorità, uffici governativi ed istituti o corpi morali contemplati nell'art. 4 del regolamento. (081U0578)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1882 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 2-2-1882
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'articolo 5 del regolamento approvato con Regio decreto  del
5 novembre 1876, n. 3489 (Serie 2ª); 
 
  Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici,  di  concerto  col
Ministro della Pubblica Istruzione  e  con  quello  dell'Agricoltura,
Industria e Commercio, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Nell'elenco delle autorita' e degli uffizi ammessi a  corrispondere
in esenzione delle tasse postali, annesso  al  regolamento  approvato
con R. decreto del 5 novembre 1876, di contro a:  Scuole  di  nautica
governative e Scuole speciali governative,  devonsi  sostituire  alle
indicazioni  ora  contenute  nella  seconda  colonna   le   seguenti:
Amministrazioni, Autorita', Uffizi governativi ed  Istituti  o  Corpi
morali contemplati nell'articolo 4 del regolamento. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1881. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                        Baccelli.     
                                                        Berti.        
                                                        A. Baccarini. 
 
  Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.