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REGIO DECRETO 24 novembre 1881, n. 525

Portante iscrizione di rendita a favore di enti morali ecclesiastici soppressi. (081U0525)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1882
L'Elenco annesso al provvedimento è stato in parte pubblicato successivamente nelle seguenti Gazzette: GU n. 09 del 12-01-1882, GU n. 10 del 13-10-1882.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 26-1-1882
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il  relativo  regolamento
21 luglio stesso anno, n. 3070; 
 
  Visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo  regolamento
22 agosto stesso anno, n. 3852; 
 
  Vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato P; 
 
  Visto l'art. 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490; 
 
  Visti gli articoli 3 della legge 11 agosto 1870, num.  5784,  ed  1
dell'allegato n° . . . di detta legge; 
 
  Visti la legge 19 giugno 1873, n. 1402, ed il relativo  regolamento
11 luglio stesso anno, n. 1461; 
 
  Visto il Nostro decreto 17 febbraio 1870, n. 5519; 
 
  Visti gli atti verbali  di  presa  di  possesso,  operata  per  gli
effetti  della  conversione  dei  beni  immobili  degli  Enti  morali
ecclesiastici indicati nello elenco annesso al presente decreto; 
 
  Viste le liquidazioni della rendita dovuta per la  conversione  dei
beni immobili appresi dal  Demanio  agli  Enti  morali  ecclesiastici
suddetti; 
 
  Sulla proposta dei Ministri del Tesoro e di Grazia  e  Giustizia  e
dei Culti, 
 
  Sentita la Commissione centrale di sindacato, instituita  dall'art.
8 della suddetta legge 15 agosto 1867, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili  degli  Enti
morali ecclesiastici indicati nell'elenco  controfirmato  dai  Nostri
Ministri del Tesoro e Grazia e Giustizia e dei Culti, ed  annesso  al
presente decreto, sono accertate nelle somme esposte nella colonna  8
dell'elenco stesso.