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LEGGE 25 dicembre 1881, n. 544

Che riordina il corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo nelle provincie siciliane (081U0544)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1882 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-1-1882 al: 15-12-2009
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Art. 1



L'ordinamento delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, i loro gradi e stipendi, nonché il concorso dei comuni nella spesa pel loro mantenimento, esclusa quella di casermaggio, che resta a carico delle guardie stesse, saranno regolati colle norme prescritte dalla legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, allegato B.

Pel riparto della quota spettante ai comuni nella spesa suddetta, che sarà determinata in base alla rispettiva popolazione e al contingente principale dell'imposta fondiaria, saranno i medesimi riuniti in Consorzio, e, con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sarà stabilito il luogo di residenza delle guardie loro assegnato.