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LEGGE 25 dicembre 1881, n. 544

Che riordina il corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo nelle provincie siciliane (081U0544)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1882 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 11-1-1882
al: 15-12-2009
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                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato, 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'ordinamento delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, i loro
gradi e stipendi, nonche' il concorso dei comuni nella spesa pel loro
mantenimento, esclusa quella di casermaggio, che resta a carico delle
guardie stesse, saranno regolati colle norme prescritte  dalla  legge
di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, allegato B. 
 
  Pel riparto della quota spettante ai comuni nella  spesa  suddetta,
che sara' determinata  in  base  alla  rispettiva  popolazione  e  al
contingente principale dell'imposta  fondiaria,  saranno  i  medesimi
riuniti in Consorzio, e, con regolamento da  approvarsi  con  decreto
Reale, sara' stabilito il  luogo  di  residenza  delle  guardie  loro
assegnato.