stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 12 dicembre 1880, n. 5829

Che autorizza la vendita di alcuni beni immobili non destinati a far parte del demanio pubblico, al prezzo d'estimo di lire 50,661 49. (080U5829)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/1881 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal:  20-2-1881 al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro del Tesoro,
Vista la tabella dei beni per la loro natura e provenienza non destinati a far parte del Demanio pubblico, composta di 346 articoli, per il complessivo valore di lire cinquantamila seicentosessantuna e centesimi quarantanove (L. 50,661 49);
Visto l'articolo 13 della legge 22 aprile 1869, n. 4056, e l'articolo 52 del regolamento approvato col R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852;
Ritenuto che l'alienazione di tali beni, mentre torna utile all'Erario, non pregiudica affatto l'interesse pubblico, né i diritti dei terzi;

Sentito

l'avviso del Consilio di Stato, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È autorizzata la vendita di beni dello Stato, descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, del complessivo valore di lire cinquantamila seicentosessantuna e centesimi quarantanove (L. 50,661 49).