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REGIO DECRETO 12 dicembre 1880, n. 5829

Che autorizza la vendita di alcuni beni immobili non destinati a far parte del demanio pubblico, al prezzo d'estimo di lire 50,661 49. (080U5829)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/1881 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 20-2-1881
al: 9-2-2011
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                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
Finanze, incaricato interinalmente delle  funzioni  di  Ministro  del
Tesoro, 
 
  Vista la tabella dei beni per la  loro  natura  e  provenienza  non
destinati a far parte del Demanio pubblico, composta di 346 articoli,
per il complessivo valore di lire cinquantamila seicentosessantuna  e
centesimi quarantanove (L. 50,661 49); 
 
  Visto l'articolo  13  della  legge  22  aprile  1869,  n.  4056,  e
l'articolo 52 del regolamento approvato col R.  decreto  4  settembre
1870, n. 5852; 
 
  Ritenuto  che  l'alienazione  di  tali  beni,  mentre  torna  utile
all'Erario,  non  pregiudica  affatto  l'interesse  pubblico,  ne'  i
diritti dei terzi; 
 
  Sentito l'avviso del Consilio di Stato, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' autorizzata la vendita di  beni  dello  Stato,  descritti  nella
tabella annessa al presente decreto,  vidimata  d'ordine  Nostro  dal
Ministro delle Finanze, del complessivo valore di lire  cinquantamila
seicentosessantuna e centesimi quarantanove (L. 50,661 49).