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REGIO DECRETO 11 dicembre 1879, n. 5190

Col quale si stabilisce, che a datare dal 1° gennaio 1880 cesserà di essere applicata ai sotto ufficiali della regia marina la disposizione dell'art. 297 del regolamento di disciplina 11 marzo 1865 relativa al vitto. (079U5190)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1880 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  10-1-1880 al: 9-2-2011
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UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il regolamento di disciplina militare per i corpi della marina, approvato con Regio decreto 11 marzo 1865, numero MDCV;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Marina, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

La disposizione dell'art. 297 del suddetto regolamento, per la quale gli individui di bassa forza puniti a bordo con la prigione di rigore sono privati, eccetto nei giorni di giovedì ed in quelli festivi, del vitto ordinario, ricevendo invece una doppia razione di pane, cesserà di essere applicata, a datare dal 1° gennaio 1880, ai sottuffiziali, i quali perciò continueranno a ricevere, durante la prigione di rigore, il vitto della propria mensa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1879.

UMBERTO.

Acton.

Visto - Il Guardasigilli
T. Villa.