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REGIO DECRETO 11 dicembre 1879, n. 5190

Col quale si stabilisce, che a datare dal 1° gennaio 1880 cesserà di essere applicata ai sotto ufficiali della regia marina la disposizione dell'art. 297 del regolamento di disciplina 11 marzo 1865 relativa al vitto. (079U5190)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1880 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 10-1-1880
al: 9-2-2011
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                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il regolamento di  disciplina  militare  per  i  corpi  della
marina, approvato con Regio decreto 11 marzo 1865, numero MDCV; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari della Marina, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  La disposizione dell'art. 297  del  suddetto  regolamento,  per  la
quale gli individui di bassa forza puniti a bordo con la prigione  di
rigore sono privati, eccetto nei giorni  di  giovedi'  ed  in  quelli
festivi, del vitto ordinario, ricevendo invece una doppia razione  di
pane, cessera' di essere applicata, a datare dal 1° gennaio 1880,  ai
sottuffiziali, i quali percio' continueranno a ricevere,  durante  la
prigione di rigore, il vitto della propria mensa. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 11 dicembre 1879. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                               Acton. 
 
  Visto - Il Guardasigilli 
          T. Villa.