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REGIO DECRETO 8 dicembre 1878, n. 4675

Che ammette gli ispettori e verificatori dei pesi e delle misure a corrispondere fra di loro in esenzione della tassa postale. (078U4675)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1879 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  28-1-1879 al: 9-2-2011
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UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto

l'articolo 5 del regolamento approvato con Regio decreto del 5 novembre 1876, n. 3489 (Serie 2ª); Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, d'accordo col Ministro dei Lavori Pubblici, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Nell'elenco delle autorità ed uffizi ammessi a corrispondere in esenzione delle tasse postali, annesso al regolamento approvato con R. decreto del 5 novembre 1876, nella parte che riguarda il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, di contro a: ispettori e verificatori dei pesi e delle misure, devesi aggiungere, nella seconda colonna: fra di loro nel limite della rispettiva provincia, o nella terza colonna: lettera chiusa e piego fasciato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1878.

UMBERTO.

A. Baccarini.
E. Pessina.