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REGIO DECRETO 8 dicembre 1878, n. 4675

Che ammette gli ispettori e verificatori dei pesi e delle misure a corrispondere fra di loro in esenzione della tassa postale. (078U4675)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1879 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 28-1-1879
al: 9-2-2011
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                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'articolo 5 del regolamento approvato con Regio decreto  del
5 novembre 1876, n. 3489 (Serie 2ª); 
 
  Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e  Commercio,
d'accordo col Ministro  dei  Lavori  Pubblici,  Abbiamo  decretato  e
decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Nell'elenco delle autorita' ed uffizi ammessi  a  corrispondere  in
esenzione delle tasse postali, annesso al regolamento  approvato  con
R. decreto del 5 novembre 1876, nella parte che riguarda il Ministero
di Agricoltura, Industria e  Commercio,  di  contro  a:  ispettori  e
verificatori dei  pesi  e  delle  misure,  devesi  aggiungere,  nella
seconda colonna: fra di loro nel limite della rispettiva provincia, o
nella terza colonna: lettera chiusa e piego fasciato. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 8 dicembre 1878. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                        A. Baccarini. 
                                                        E. Pessina.