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REGIO DECRETO 8 dicembre 1878, n. 4667

Che autorizza la vendita di beni dello Stato del complessivo valore di lire 19,365.30. (078U4667)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1879 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  24-1-1879 al: 9-2-2011
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UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro del Tesoro,
Vista la tabella dei beni per loro natura e provenienza non destinati a far parte del Demanio pubblico, composta di numero 68 articoli per il complessivo valore di lire diciannovemila trecentosessantacinque e centesimi trenta (Lire 19,365 30);
Visto l'art. 13 della legge 22 aprile 1869, n° 5026, e l'articolo 52 del regolamento di Contabilità generale, approvato col R. decreto 4 settembre 1870, n° 5852;
Ritenuto che l'alienazione di tali beni mentre torna utile all'Erario, non pregiudica affatto l'interesse pubblico, né i diritti dei terzi;

Sentito

l'avviso del Consiglio di Stato, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1