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REGIO DECRETO 24 agosto 1877, n. 4021

Che approva il testo unico delle leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile. (077U4021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/1877 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  12-9-1877 al: 14-3-1923
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VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In esecuzione dell'incarico dato al Governo coll'articolo 19 della legge 23 giugno 1877, n. 3903 (Serie 2ª), di riordinare e pubblicare in unico testo le diverse leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile, unitamente alle disposizioni della legge stessa;
Viste le leggi 14 luglio 1864, n. 1830; 11 maggio 1865, n. 2276; 28 giugno 1866, n. 3023; 28 maggio 1867, n. 3717 e 3719; 13 febbraio 1868, n. 4216; 7 luglio 1868, n. 4490; 26 luglio 1868, n. 4513; 11 agosto 1870, n. 5784, allegato N; 13 ottobre 1870, n. 5920; 14 giugno 1874, n. 1940 (Serie 2ª); 27 maggio 1875, n. 2512 (Serie 2ª), e quella sovracitata del 23 giugno 1877;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze,
Abbiamo decretato e decretiamo:

A

testo unico delle leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile è approvato il seguente. LEGGE per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Art. 1



È stabilita una imposta sui redditi della ricchezza mobile nella aliquota uniforme del dodici per cento.