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REGIO DECRETO 24 agosto 1877, n. 4021

Che approva il testo unico delle leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile. (077U4021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/1877 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 12-9-1877
al: 14-3-1923
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In esecuzione dell'incarico dato al Governo coll'articolo 19  della
legge 23 giugno 1877, n. 3903 (Serie 2ª), di riordinare e  pubblicare
in unico testo le diverse leggi d'imposta sui redditi della ricchezza
mobile, unitamente alle disposizioni della legge stessa; 
 
  Viste le leggi 14 luglio 1864, n. 1830; 11 maggio 1865, n. 2276; 28
giugno 1866, n. 3023; 28 maggio 1867, n. 3717  e  3719;  13  febbraio
1868, n. 4216; 7 luglio 1868, n. 4490; 26 luglio 1868,  n.  4513;  11
agosto 1870, n. 5784, allegato N; 13 ottobre 1870, n. 5920; 14 giugno
1874, n. 1940 (Serie 2ª); 27 maggio  1875,  n.  2512  (Serie  2ª),  e
quella sovracitata del 23 giugno 1877; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  Ministro
delle Finanze, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  A testo unico delle leggi d'imposta  sui  redditi  della  ricchezza
mobile e' approvato il seguente. 
 
       LEGGE per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile. 
 
                               Art. 1. 
 
  E' stabilita una imposta sui redditi della ricchezza  mobile  nella
aliquota uniforme del dodici per cento.