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REGIO DECRETO 31 dicembre 1876, n. 3615

Concernente la iscrizione di rendita pei lavori delle ferrovie dell'Alta Italia e delle Calabro-Sicule. (076U3615)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1877 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  1-2-1877 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l'articolo 5° della legge 30 dicembre 1876, n. 3587 (Serie 2ª), con cui è autorizzato il Governo a iscrivere nel Gran Libro del Debito Pubblico e ad alienare tanta rendita consolidato 5 per % quanta basti a ricavare la somma occorrente per far fronte nel 1877 alle spese pei lavori delle ferrovie dell'Alta Italia, in conseguenza delle Convenzioni approvate colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, al pagamento delle rate d'estinzione del mutuo contratto dalla Società delle anzidette ferrovie colla Cassa di Risparmio di Milano passate a carico dello Stato per effetto delle stesse Convenzioni, ed alle spese per la continuazione dei lavori delle ferrovie Calabro-Sicule fino a concorrenza di venti milioni di lire;
Ritenuto che il complesso di queste spese per l'anno 1877 si presume possa ascendere alla somma di circa lire quarantasei milioni;
Ritenuto che nella ragione dei prezzi correnti del consolidato 5 per % al capitale suddetto di quarantasei milioni corrisponde all'incirca la rendita annua di lire tre milioni e centomila, salvi gli effetti dell'accertamento finale;
Ritenuto che l'alienazione della rendita suddetta avrà luogo, a seconda del bisogno, durante l'anno 1877, sicchè la iscrizione della rendita stessa potrà farsi con decorrenza di godimento in parte dal 1° gennaio 1877 e in parte dal 1° luglio dello stesso anno;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro delle Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1

Articolo unico.

È autorizzata la iscrizione nel Gran Libro del Debito Pubblico, in aumento al consolidato cinque per cento, della rendita di lire tre milioni centomila (L. 3,100,000), di cui lire un milione seicentomila (L. 1,600,000) con decorrenza di godimento dal 1° gennaio 1877, e le rimanenti lire un milione e cinquecentomila (L. 1,500,000) con decorrenza di godimento dal 1° luglio dello stesso anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

Depretis.