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REGIO DECRETO 31 dicembre 1876, n. 3615

Concernente la iscrizione di rendita pei lavori delle ferrovie dell'Alta Italia e delle Calabro-Sicule. (076U3615)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1877 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 1-2-1877
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'articolo 5° della legge 30 dicembre 1876, n.  3587  (Serie
2ª), con cui e' autorizzato il Governo a iscrivere nel Gran Libro del
Debito Pubblico e ad alienare  tanta  rendita  consolidato  5  per  %
quanta basti a ricavare la somma occorrente per far fronte  nel  1877
alle spese pei lavori delle ferrovie dell'Alta Italia, in conseguenza
delle Convenzioni approvate colla legge 29 giugno 1876, n.  3181,  al
pagamento delle rate d'estinzione del mutuo contratto dalla  Societa'
delle anzidette ferrovie colla Cassa di Risparmio di Milano passate a
carico dello Stato per effetto  delle  stesse  Convenzioni,  ed  alle
spese per la continuazione dei lavori delle  ferrovie  Calabro-Sicule
fino a concorrenza di venti milioni di lire; 
 
  Ritenuto che il complesso  di  queste  spese  per  l'anno  1877  si
presume possa ascendere alla somma di circa lire quarantasei milioni; 
 
  Ritenuto che nella ragione dei prezzi correnti  del  consolidato  5
per  %  al  capitale  suddetto  di  quarantasei  milioni  corrisponde
all'incirca la rendita annua di lire tre milioni e  centomila,  salvi
gli effetti dell'accertamento finale; 
 
  Ritenuto che l'alienazione della rendita suddetta  avra'  luogo,  a
seconda del bisogno, durante l'anno 1877, sicche' la iscrizione della
rendita stessa potra' farsi con decorrenza di godimento in parte  dal
1° gennaio 1877 e in parte dal 1° luglio dello stesso anno; 
 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  Ministro
delle Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' autorizzata la iscrizione nel Gran Libro del Debito Pubblico, in
aumento al consolidato cinque per cento, della rendita  di  lire  tre
milioni centomila (L. 3,100,000), di cui lire un milione seicentomila
(L. 1,600,000) con decorrenza di godimento dal 1° gennaio 1877, e  le
rimanenti lire  un  milione  e  cinquecentomila  (L.  1,500,000)  con
decorrenza di godimento dal 1° luglio dello stesso anno. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1876. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Depretis.