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REGIO DECRETO 12 dicembre 1875, n. 2850

Che modifica l'articolo 8 del regolamento per la facoltà di filosofia e lettere, approvato col regio decreto 11 ottobre 1875 (075U2850)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1876 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  15-1-1876 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il regolamento per la Facoltà di filosofia e lettere approvato col Nostro decreto 11 ottobre 1875;
Ritenuto che nell'articolo 8 del regolamento sopra citato fu ommessa l'indicazione del corso di geografia ed etnografia, che è pur esso da noverarsi fra i corsi obbligatorii per gli studenti aspiranti alla laurea;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Per essere ammesso all'esame di laurea nella Facoltà di lettere e filosofia, lo studente deve attendere, oltre che ai corsi indicati nell'articolo 8 del regolamento della Facoltà medesima, approvato col Nostro decreto 11 ottobre ultimo, anche ad un corso di geografia ed etnografia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

R. Bonghi.