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REGIO DECRETO 12 dicembre 1875, n. 2850

Che modifica l'articolo 8 del regolamento per la facoltà di filosofia e lettere, approvato col regio decreto 11 ottobre 1875 (075U2850)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1876 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 15-1-1876
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il regolamento  per  la  Facolta'  di  filosofia  e  lettere
approvato col Nostro decreto 11 ottobre 1875; 
 
  Ritenuto che  nell'articolo  8  del  regolamento  sopra  citato  fu
ommessa l'indicazione del corso di geografia ed  etnografia,  che  e'
pur esso da noverarsi fra  i  corsi  obbligatorii  per  gli  studenti
aspiranti alla laurea; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
Pubblica Istruzione, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Per essere ammesso all'esame di laurea nella Facolta' di lettere  e
filosofia, lo studente deve attendere, oltre che  ai  corsi  indicati
nell'articolo 8 del regolamento della  Facolta'  medesima,  approvato
col Nostro decreto 11 ottobre ultimo, anche ad un corso di  geografia
ed etnografia. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 12 dicembre 1875. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                           R. Bonghi.