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LEGGE 23 dicembre 1875, n. 2839

Che modifica l'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865. (075U2839)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1876 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-1-1876 al: 15-12-2009
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Art. 1



Agli articoli 8, 27, 29, 31, 39, 40, 76, 155, 156, 159, 160, 161, 164, 169, 175, 186, 210, 253, 254, 259, 262 e 265 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2626, sono sostituiti gli articoli seguenti:

Art. 8. I funzionari dell'ordine giudiziario sono nominati dal Re, sulla proposta del Ministro della Giustizia, salvo pegli uditori e pei conciliatori il disposto degli articoli 19 e 29, e salve le disposizioni seguenti:

I vicecancellieri e vicecancellieri aggiunti delle Corti e dei tribunali, i sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti delle procure generali ed i vicecancellieri di pretura, sono nominati dal Ministro della Giustizia.

La nomina degli uscieri delle Corti, dei tribunali e delle preture è fatta per ciascun distretto di Corte d'appello dal primo presidente in conformità della deliberazione emessa da una Commissione composta del primo presidente, del procuratore generale e del presidente anziano di sezione della Corte medesima, ed in sua mancanza, del consigliere anziano.

Nella stessa forma saranno nominati dal primo presidente della Corte di cassazione gli uscieri addetti alla medesima Corte.

Art. 27. In ogni comune vi ha un conciliatore, e vi sarà pure un viceconciliatore.

Nei comuni, in cui per ragione di popolazione o per altre cause, un solo conciliatore è insufficiente, può esserne stabilito un numero maggiore.

Art. 29. I conciliatori e viceconciliatori sono nominati, per Regia delegazione ed in nome del Re, dai primi presidenti delle Corti d'appello, sulla presentazione di tre candidati fatta dai Consigli comunali e sentito l'avviso del procuratore generale.

Sono pure nominati dai detti primi presidenti per Regia delegazione, e in nome del Re, i vicepretori comunali sulla proposta del procuratore generale.

Art. 31. Nel caso di mancanza o d'impedimento del conciliatore e del viceconciliatore, supplisce temporaneamente il pretore od un vicepretore del mandamento. In questo caso le sentenze del pretore o del vicepretore sono inappellabili.

Art. 39. Per essere nominato pretore si richiede un tirocinio non minore di un anno in qualità di uditore, e l'esame pratico indicato dall'articolo 23.

Possono altresì essere nominati pretori, quando abbiano sostenuto con esito favorevole l'esame pratico prescritto dall'art. 23:

1. I vicepretori mandamentali laureati in legge dopo due anni d'esercizio;

2. I laureati in legge, dopo tre anni di esercizio effettivo dell'avvocatura avanti le Corti o i tribunali;

3. I procuratori laureati in legge, dopo quattro anni di esercizio effettivo avanti le Corti o i tribunali;

4. I notai laureati in legge, dopo sei anni di esercizio effettivo della loro professione.

Dopo due anni di esercizio pei vicepretori, e dopo tre per gli avvocati, può il Ministro della Giustizia dispensare così gli uni come gli altri dall'esame, purché presentino delle speciali attestazioni, i primi della Commissione di cui all'articolo 19, e i secondi del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Nessuno può essere nominato pretore prima di aver compiuta l'età di anni 25.

Art. 40. Possono essere nominati vicepretori mandamentali i laureati in legge che abbiano compiuto l'età di anni 21, i notai ed i procuratori esercenti.

Per essere nominato vicepretore comunale sono necessari i requisiti prescritti dall'articolo 33.

Art. 76. Ogni Corte di assise è composta di un presidente scelto fra i consiglieri della Corte d'appello e di due giudici del tribunale civile e correzionale del luogo ove sono tenute le Assise.
Può esservi aggiunto come supplente un altro giudice dello stesso tribunale.

Nei dibattimenti di lunga durata può anche essere aggiunto, con decreto del primo presidente, un consigliere di appello per sostituire il presidente in caso d'impedimento sopravvenuto nel corso del dibattimento.

Art. 155. La decima parte dei diritti originali di cancelleria, che a termini delle tariffe sono devoluti allo Stato, è riservata per un quinto al cancelliere, od a chi ne fa le veci, ed il rimanente è ripartito in fine di ogni mese tra il cancelliere, i vicecancellieri, ed i vicecancellieri aggiunti in proporzione dei loro stipendi.

Quando vi sia un solo vicecancelliere o vicecancelliere aggiunto è riservato il quarto al cancelliere, ed ogni resto si divide tra questi e il vicecancelliere o vicecancelliere aggiunto in proporzione dei rispettivi stipendi.

Nei tribunali di commercio composti di soli commercianti la riserva a favore del cancelliere sarà del terzo, ripartendosi il rimanente fra il cancelliere, vicecancellieri, e vicecancellieri aggiunti in proporzione dei loro stipendi.

Art. 156. I diritti di semplice copia, quelli d'indennità di viaggio ed altri attribuiti ai cancellieri dalla tariffa appartengono ai cancellieri medesimi coll'obbligo di sostenere, secondo l'ordine appresso indicato, gli oneri seguenti:

1. Le Spese d'ufficio per la cancelleria, e quelle occorrenti per le sale di udienza, quanto alle preture;

2. Le retribuzioni degli scrivani necessari al servizio delle cancellerie rispettive;

3. La provvista di scrivani alle segreterie del Pubblico Ministero presso le Corti e i tribunali secondo i bisogni del servizio.

Qualora l'importare dei diritti percepiti non basti a supplire alle spese sovraccennate, si sopperisce col decimo dei diritti di originale, di che nel precedente articolo.

Quando il difetto si verifichi per tre anni consecutivi, vi provvede sussidiariamente il Governo.

Quando l'ammontare dei diritti suespressi ecceda l'importare delle spese contemplate nei numeri 1, 2 e 3, e di quelle che siano altrimenti già state dal Governo irrevocabilmente imposte ai cancellieri, l'eccedente, prededotto un decimo per gratificazioni agli scrivani e per spese straordinarie di cancelleria, sarà ripartito colle norme stabilite dall'articolo precedente, a condizione però che la quota riservata a favore dei cancellieri sulla decima parte dei diritti originali e sul residuo delle copie, indennità di viaggio ed altro non oltrepassi nel suo tutto insieme:

Pei cancellieri di pretura. . . . . . . . . . . . . . L. 500

Pei cancellieri di tribunale civile e correzionale . . » 1200

Pei cancellieri dei tribunali di commercio . . . . . . » 1500

Pei cancellieri delle Corti. . . . . . . . . . . . . . » 2000

Ogni eccedenza sarà ripartita in proporzione degli stipendi fra il cancelliere, i vicecancellieri e vicecancellieri aggiunti.

Saranno con regolamento stabilite le norme circa il numero, l'ammissione al servizio e retribuzione degli scrivani, la loro ammissibilità alla carriera delle cancellerie e la esecuzione di ogni altra parte di questo articolo.

Art. 159. Mancando od essendo impediti i cancellieri e vicecancellieri presso una autorità giudiziaria, possono, in caso di urgenza, essere provvisoriamente assunti a farne le veci gli alunni o scrivani di cancelleria ed anche i funzionari di cancelleria, gli alunni o scrivani addetti ad altra autorità giudiziaria, i notai esercenti, i praticanti notai, i segretari o sottosegretari comunali del luogo. L'incarico non potrà durare più di tre mesi, scorsi i quali spetterà al` Ministro della Giustizia il provvedere.

Quelli che non siano funzionari dell'ordine giudiziario prima di procedere ad alcun atto, devono prestare il giuramento prescritto dai regolamenti.

Art. 160. Per essere nominato all'ufficio di cancelliere o vicecancelliere presso le preture, o di vicecancelliere aggiunto presso i tribunali si richiede l'età di anni ventuno compiuti ed è necessario:

1. Aver conseguito la licenza ginnasiale o di scuola tecnica;

2. Aver superato un esame d'idoneità sulle istituzioni civili, la procedura civile e penale e la legge sul notariato nella forma che sarà stabilita con regolamento;

3. Aver compiuto un anno di tirocinio nella qualità di alunno.

Sono dispensati dall'esame quelli che già avessero superato il concorso dei posti di uditore o fossero stati funzionari giudiziari.

Art. 161. Per essere nominato all'ufficio di cancelliere o vicecancelliere presso i tribunali o di vicecancelliere aggiunto presso le Corti di appello è necessario avere l'età di anni venticinque compiuti ed i requisiti prescritti dall'art. 160, salve le eccezioni ivi stabilite.

Art. 164. Possono essere nominati ad uffizi di cancelleria i funzionari del Ministero della Giustizia, purché abbiano i requisiti prescritti negli articoli precedenti, o gli equivalenti ivi determinati, e l'età richiesta per le diverse funzioni.

Il servizio prestato nel Ministero è equiparato, per gli effetti del tempo, a quello prestato negli uffici di cancelleria e segreteria.

Art. 169. Per essere nominato segretario del procuratore del Re, ovvero sostituto segretario o sostituto segretario aggiunto negli uffici del Pubblico Ministero, è necessario avere i requisiti prescritti dall'art. 160, salve le eccezioni ivi stabilite.

Art. 175. Gli uscieri delle Corti e dei tribunali fanno esclusivamente gli atti propri del loro ministero per gli affari di competenza della Corte o del tribunale a cui appartengono, nel comune di loro residenza.

Gli uscieri delle preture esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza della pretura, a cui sono addetti, in tutto il mandamento ed anche in tutto il comune di loro residenza, dove questo sia diviso in più mandamenti.

Gli uni e gli altri possono esercitare indistintamente, salve le dette competenze esclusive, gli atti propri del loro ministero, in tutta la circoscrizione territoriale dell'autorità giudiziaria, cui sono addetti.

Gli inservienti comunali addetti ai conciliatori esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza dei conciliatori nel territorio della rispettiva giurisdizione. Essi hanno inoltre l'obbligo di eseguire gli atti di citazione in materia penale e le notificazioni e consegne degli atti in materia civile che siano loro commesse dal Pubblico Ministero o dai pretori.

Possono anche, ove sieno riconosciuti idonei, essere autorizzati dai pretori, coll'annuenza del procuratore del Re, a compiere gli atti di esecuzione delle sentenze dei conciliatori ai quali sono addetti; in questo caso non sarà loro dovuta che la metà dei diritti che sono attribuiti agli uscieri di pretura.

Art. 186. I pretori sopra domanda dei Consigli comunali, colla annuenza del procuratore del Re, possono autorizzare gl'inservienti delle comunità, i quali abbiano idoneità sufficiente, ad eseguire per le cause civili, fuori del capoluogo di mandamento, le citazioni verbali contemplate nel Codice di procedura civile.

Gl'inservienti così autorizzati prima di assumere tali funzioni prestano giuramento.

Art. 210. Durante l'inabilitazione non decorre lo stipendio del funzionario, ma gliene vengono corrisposti gli arretrati, quando il processo sia definito senza condanna, purché non sia intervenuto decreto di sospensione.

Il Ministro della Giustizia può concedere al funzionario inabilitato o sospeso, od alla sua famiglia un assegno alimentare non eccedente la metà dello stipendio.

Art. 253. La Commissione, a cui spetta la nomina degli uscieri, può sospenderli, revocarli o tramutarli di residenza nell'ambito del proprio distretto.

La sospensione non può essere pronunciata per un tempo minore di giorni quindici, né maggiore di un anno, e sono applicabili ad essa le disposizioni dell'art. 224, in quanto si tratti di uscieri provveduti di stipendio.

La sospensione degli uscieri può essere decretata anche d'ufficio dai primi presidenti delle Corti e dai procuratori generali per un tempo non maggiore di giorni quindici, riferendone alla Commissione nella prima adunanza.

Il Ministro della Giustizia può sempre decretare, secondo i casi, la sospensione e la destituzione degli uscieri, dandone partecipazione alla Commissione da cui dipendono.

Art. 254. L'anzianità dei funzionari si computa dalla data della nomina in ciascun grado ed in caso di nomina contemporanea, da quella del grado precedente, e se il grado è diviso in più categorie di stipendio, dalla data della nomina o della promozione alla categoria.
Essa è calcolata sul loro complesso per tutto il Regno.

Al funzionario che da un grado superiore passa ad un grado inferiore, si tiene calcolo, per gli effetti dell'anzianità e della determinazione dello stipendio, del servizio nell'ufficio superiore come se fosse stato prestato nel grado al quale il funzionario è nominato.

L'anzianità degli uditori ed aggiunti giudiziari si computa secondo il grado dell'approvazione ottenuta. A pari grado si ha riguardo all'età.

Gli aggiunti giudiziari saranno nominati giudici di tribunali e sostituti procuratori del Re in concorso coi pretori nella proporzione di una quarta parte dei posti vacanti.

Art. 259. Gli stipendi sono corrisposti a tutti i funzionari dell'ordine giudiziario dall'erario dello Stato, e sono fissati nelle somme indicate per ciascun grado nell'annessa tabella.

Ai pretori è inoltre accordata un'annua indennità di alloggio nella misura seguente:

Nelle città, sedi di Corte d'appello, lire 400; nei comuni, sedi di tribunali civili e correzionali, lire 300; in tutti gli altri comuni, lire 200.

Questa indennità è posta per un terzo a carico del comune dove ha sede la pretura e per due terzi andrà ripartita tra tutti i comuni del mandamento, compreso il capoluogo, in ragione di popolazione.

L'indennità sopramenzionata dovrà però sempre venire corrisposta dal comune ove il pretore risiede, salvo all'Amministrazione comunale che l'anticipa, ad ottenere dagli altri comuni il rimborso a norma delle disposizioni del capoverso presente.

Il pretore può accordarsi col comune o coi comuni per ricevere, in luogo dell'indennità, l'alloggio in natura.

Art. 262. Gli aumenti di categoria nel medesimo grado si concedono in ragione dell'anzianità di servizio nel grado stesso, con decreto del Ministro della Giustizia da farsi entro due mesi dal giorno in cui si rese vacante il posto nella categoria superiore, e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla vacanza.

Art. 265. I vicepretori, che suppliscono al pretore mancante, hanno diritto, pel tempo in cui lo stipendio è disponibile, alla metà dello stipendio fissato per l'ultima categoria dei pretori.

I notai, i vicecancellieri e le altre persone designate giusta gli articoli 158 e 159 a supplire i cancellieri di pretura mancanti, hanno diritto di percepire, oltre la metà dello stipendio, le tasse dovute per gli atti e per gli accessi nei limiti stabiliti dall'articolo 155.

Se la mancanza dipende da aspettativa per causa di salute, è dovuta ai supplenti la sola parte dello stipendio che rimane disponibile non oltre la metà anzidetta.

Avvenendo la supplenza di pretori o cancellieri di pretura per inabilitazione, la indennità non può concedersi fino a che dall'esito del giudizio risulti se lo stipendio potesse considerarsi vacante.