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LEGGE 23 dicembre 1875, n. 2839

Che modifica l'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865. (075U2839)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1876 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-1-1876
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato, 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Agli articoli 8, 27, 29, 31, 39, 40, 76, 155, 156, 159,  160,  161,
164, 169, 175, 186, 210,  253,  254,  259,  262  e  265  della  legge
sull'ordinamento giudiziario del  6  dicembre  1865,  n.  2626,  sono
sostituiti gli articoli seguenti: 
 
  Art. 8. I funzionari dell'ordine giudiziario sono nominati dal  Re,
sulla proposta del Ministro della Giustizia, salvo  pegli  uditori  e
pei conciliatori il disposto degli articoli  19  e  29,  e  salve  le
disposizioni seguenti: 
 
  I vicecancellieri e vicecancellieri  aggiunti  delle  Corti  e  dei
tribunali, i sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti delle
procure generali ed i vicecancellieri di pretura, sono  nominati  dal
Ministro della Giustizia. 
 
  La nomina degli uscieri delle Corti, dei tribunali e delle  preture
e'  fatta  per  ciascun  distretto  di  Corte  d'appello  dal   primo
presidente  in  conformita'  della  deliberazione   emessa   da   una
Commissione composta del primo presidente, del procuratore generale e
del presidente anziano di sezione della Corte  medesima,  ed  in  sua
mancanza, del consigliere anziano. 
 
  Nella stessa forma saranno  nominati  dal  primo  presidente  della
Corte di cassazione gli uscieri addetti alla medesima Corte. 
 
  Art. 27. In ogni comune vi ha un conciliatore, e vi sara'  pure  un
viceconciliatore. 
 
  Nei comuni, in cui per ragione di popolazione o per altre cause, un
solo conciliatore e' insufficiente, puo' esserne stabilito un  numero
maggiore. 
 
  Art. 29. I conciliatori e viceconciliatori sono nominati, per Regia
delegazione ed in nome del  Re,  dai  primi  presidenti  delle  Corti
d'appello, sulla presentazione di tre candidati  fatta  dai  Consigli
comunali e sentito l'avviso del procuratore generale. 
 
  Sono  pure  nominati  dai  detti   primi   presidenti   per   Regia
delegazione, e in nome del Re, i vicepretori comunali sulla  proposta
del procuratore generale. 
 
  Art. 31. Nel caso di mancanza o d'impedimento  del  conciliatore  e
del viceconciliatore, supplisce  temporaneamente  il  pretore  od  un
vicepretore del mandamento. In questo caso le sentenze del pretore  o
del vicepretore sono inappellabili. 
 
  Art. 39. Per essere nominato pretore si richiede un  tirocinio  non
minore di un anno in qualita' di uditore, e l'esame pratico  indicato
dall'articolo 23. 
 
  Possono altresi' essere nominati pretori, quando abbiano  sostenuto
con esito favorevole l'esame pratico prescritto dall'art. 23: 
 
    1. I vicepretori mandamentali laureati in  legge  dopo  due  anni
d'esercizio; 
 
    2. I laureati in legge, dopo  tre  anni  di  esercizio  effettivo
dell'avvocatura avanti le Corti o i tribunali; 
 
    3.  I  procuratori  laureati  in  legge,  dopo  quattro  anni  di
esercizio effettivo avanti le Corti o i tribunali; 
 
    4. I  notai  laureati  in  legge,  dopo  sei  anni  di  esercizio
effettivo della loro professione. 
 
  Dopo due anni di esercizio pei vicepretori,  e  dopo  tre  per  gli
avvocati, puo' il Ministro della Giustizia dispensare cosi'  gli  uni
come  gli  altri  dall'esame,  purche'  presentino   delle   speciali
attestazioni, i primi della Commissione di cui all'articolo 19,  e  i
secondi del Consiglio dell'ordine degli avvocati. 
 
  Nessuno puo' essere nominato pretore prima di aver compiuta  l'eta'
di anni 25. 
 
  Art.  40.  Possono  essere  nominati  vicepretori  mandamentali   i
laureati in legge che abbiano compiuto l'eta' di anni 21, i notai  ed
i procuratori esercenti. 
 
  Per essere nominato vicepretore comunale sono necessari i requisiti
prescritti dall'articolo 33. 
 
  Art. 76. Ogni Corte di assise e' composta di un  presidente  scelto
fra i  consiglieri  della  Corte  d'appello  e  di  due  giudici  del
tribunale civile e correzionale del luogo ove sono tenute le  Assise.
Puo' esservi aggiunto come supplente un altro  giudice  dello  stesso
tribunale. 
 
  Nei dibattimenti di lunga durata puo' anche  essere  aggiunto,  con
decreto  del  primo  presidente,  un  consigliere  di   appello   per
sostituire il presidente in caso d'impedimento sopravvenuto nel corso
del dibattimento. 
 
  Art. 155. La decima parte dei diritti originali di cancelleria, che
a termini delle tariffe sono devoluti allo Stato, e' riservata per un
quinto al cancelliere, od a chi ne fa le veci,  ed  il  rimanente  e'
ripartito in fine di ogni mese tra il cancelliere, i vicecancellieri,
ed i vicecancellieri aggiunti in proporzione dei loro stipendi. 
 
  Quando vi sia un solo vicecancelliere o vicecancelliere aggiunto e'
riservato il quarto al cancelliere,  ed  ogni  resto  si  divide  tra
questi e il vicecancelliere o vicecancelliere aggiunto in proporzione
dei rispettivi stipendi. 
 
  Nei tribunali di commercio composti di soli commercianti la riserva
a favore del cancelliere sara' del terzo, ripartendosi  il  rimanente
fra il cancelliere, vicecancellieri, e  vicecancellieri  aggiunti  in
proporzione dei loro stipendi. 
 
  Art. 156. I diritti  di  semplice  copia,  quelli  d'indennita'  di
viaggio ed altri attribuiti ai cancellieri dalla tariffa appartengono
ai cancellieri medesimi coll'obbligo di sostenere,  secondo  l'ordine
appresso indicato, gli oneri seguenti: 
 
    1. Le Spese d'ufficio per la cancelleria, e quelle occorrenti per
le sale di udienza, quanto alle preture; 
 
    2. Le retribuzioni degli scrivani  necessari  al  servizio  delle
cancellerie rispettive; 
 
    3.  La  provvista  di  scrivani  alle  segreterie  del   Pubblico
Ministero presso le  Corti  e  i  tribunali  secondo  i  bisogni  del
servizio. 
 
  Qualora l'importare dei diritti percepiti non basti a supplire alle
spese  sovraccennate,  si  sopperisce  col  decimo  dei  diritti   di
originale, di che nel precedente articolo. 
 
  Quando il  difetto  si  verifichi  per  tre  anni  consecutivi,  vi
provvede sussidiariamente il Governo. 
 
  Quando l'ammontare dei diritti suespressi ecceda l'importare  delle
spese contemplate nei numeri  1,  2  e  3,  e  di  quelle  che  siano
altrimenti  gia'  state  dal  Governo  irrevocabilmente  imposte   ai
cancellieri, l'eccedente, prededotto  un  decimo  per  gratificazioni
agli  scrivani  e  per  spese  straordinarie  di  cancelleria,  sara'
ripartito  colle  norme   stabilite   dall'articolo   precedente,   a
condizione pero' che la quota  riservata  a  favore  dei  cancellieri
sulla decima parte dei diritti originali e sul residuo  delle  copie,
indennita' di viaggio ed altro non oltrepassi nel suo tutto insieme: 
 
   Pei cancellieri di pretura. . . . . . . . . . . . . .  L.  500 
 
   Pei cancellieri di tribunale civile e correzionale . . »  1200 
 
   Pei cancellieri dei tribunali di commercio . . . . . . »  1500 
 
   Pei cancellieri delle Corti. . . . . . . . . . . . . . »  2000 
 
  Ogni eccedenza sara' ripartita in proporzione degli stipendi fra il
cancelliere, i vicecancellieri e vicecancellieri aggiunti. 
 
  Saranno  con  regolamento  stabilite  le  norme  circa  il  numero,
l'ammissione al servizio  e  retribuzione  degli  scrivani,  la  loro
ammissibilita' alla carriera delle cancellerie  e  la  esecuzione  di
ogni altra parte di questo articolo. 
 
  Art.  159.  Mancando  od   essendo   impediti   i   cancellieri   e
vicecancellieri presso una autorita' giudiziaria, possono, in caso di
urgenza, essere provvisoriamente assunti a farne le veci gli alunni o
scrivani di cancelleria ed anche i  funzionari  di  cancelleria,  gli
alunni o scrivani addetti ad altra  autorita'  giudiziaria,  i  notai
esercenti, i praticanti notai, i segretari o sottosegretari  comunali
del luogo. L'incarico non potra' durare piu' di tre  mesi,  scorsi  i
quali spettera' al` Ministro della Giustizia il provvedere. 
 
  Quelli che non siano funzionari dell'ordine  giudiziario  prima  di
procedere ad alcun atto, devono prestare il giuramento prescritto dai
regolamenti. 
 
  Art.  160.  Per  essere  nominato  all'ufficio  di  cancelliere   o
vicecancelliere presso le  preture,  o  di  vicecancelliere  aggiunto
presso i tribunali si richiede l'eta' di anni ventuno compiuti ed  e'
necessario: 
 
    1. Aver conseguito la licenza ginnasiale o di scuola tecnica; 
 
    2. Aver superato un esame d'idoneita' sulle  istituzioni  civili,
la procedura civile e penale e la legge sul notariato nella forma che
sara' stabilita con regolamento; 
 
    3. Aver compiuto un anno di tirocinio nella qualita' di alunno. 
 
  Sono dispensati dall'esame quelli che  gia'  avessero  superato  il
concorso dei posti di uditore o fossero stati funzionari giudiziari. 
 
  Art.  161.  Per  essere  nominato  all'ufficio  di  cancelliere   o
vicecancelliere presso i  tribunali  o  di  vicecancelliere  aggiunto
presso le Corti  di  appello  e'  necessario  avere  l'eta'  di  anni
venticinque compiuti ed i requisiti prescritti dall'art.  160,  salve
le eccezioni ivi stabilite. 
 
  Art. 164. Possono  essere  nominati  ad  uffizi  di  cancelleria  i
funzionari del Ministero della Giustizia, purche' abbiano i requisiti
prescritti  negli  articoli  precedenti,  o   gli   equivalenti   ivi
determinati, e l'eta' richiesta per le diverse funzioni. 
 
  Il servizio prestato nel Ministero e' equiparato, per  gli  effetti
del  tempo,  a  quello  prestato  negli  uffici  di   cancelleria   e
segreteria. 
 
  Art. 169. Per essere nominato segretario del  procuratore  del  Re,
ovvero sostituto segretario o  sostituto  segretario  aggiunto  negli
uffici del  Pubblico  Ministero,  e'  necessario  avere  i  requisiti
prescritti dall'art. 160, salve le eccezioni ivi stabilite. 
 
  Art.  175.  Gli  uscieri  delle  Corti  e   dei   tribunali   fanno
esclusivamente gli atti propri del loro ministero per gli  affari  di
competenza della Corte o del tribunale a cui appartengono, nel comune
di loro residenza. 
 
  Gli  uscieri  delle  preture  esercitano  esclusivamente  le   loro
funzioni per gli affari di  competenza  della  pretura,  a  cui  sono
addetti, in tutto il mandamento ed anche in tutto il comune  di  loro
residenza, dove questo sia diviso in piu' mandamenti. 
 
  Gli uni e gli altri possono esercitare  indistintamente,  salve  le
dette competenze esclusive, gli atti propri del  loro  ministero,  in
tutta la circoscrizione territoriale dell'autorita' giudiziaria,  cui
sono addetti. 
 
  Gli  inservienti  comunali  addetti  ai   conciliatori   esercitano
esclusivamente le loro funzioni per  gli  affari  di  competenza  dei
conciliatori nel  territorio  della  rispettiva  giurisdizione.  Essi
hanno inoltre l'obbligo di eseguire gli atti di citazione in  materia
penale e le notificazioni e consegne degli atti in materia civile che
siano loro commesse dal Pubblico Ministero o dai pretori. 
 
  Possono anche, ove sieno riconosciuti  idonei,  essere  autorizzati
dai pretori, coll'annuenza del procuratore del  Re,  a  compiere  gli
atti di esecuzione delle sentenze  dei  conciliatori  ai  quali  sono
addetti; in questo caso non  sara'  loro  dovuta  che  la  meta'  dei
diritti che sono attribuiti agli uscieri di pretura. 
 
  Art. 186. I pretori sopra  domanda  dei  Consigli  comunali,  colla
annuenza del procuratore del Re, possono  autorizzare  gl'inservienti
delle comunita', i quali abbiano idoneita' sufficiente,  ad  eseguire
per le cause civili, fuori del capoluogo di mandamento, le  citazioni
verbali contemplate nel Codice di procedura civile. 
 
  Gl'inservienti cosi' autorizzati prima di  assumere  tali  funzioni
prestano giuramento. 
 
  Art. 210. Durante l'inabilitazione non  decorre  lo  stipendio  del
funzionario, ma gliene vengono corrisposti gli arretrati,  quando  il
processo sia definito senza condanna,  purche'  non  sia  intervenuto
decreto di sospensione. 
 
  Il  Ministro  della  Giustizia  puo'   concedere   al   funzionario
inabilitato o sospeso, od alla sua famiglia un assegno alimentare non
eccedente la meta' dello stipendio. 
 
  Art. 253. La Commissione, a cui spetta  la  nomina  degli  uscieri,
puo' sospenderli, revocarli o tramutarli di residenza nell'ambito del
proprio distretto. 
 
  La sospensione non puo' essere pronunciata per un tempo  minore  di
giorni quindici, ne' maggiore di un anno, e sono applicabili ad  essa
le disposizioni  dell'art.  224,  in  quanto  si  tratti  di  uscieri
provveduti di stipendio. 
 
  La sospensione degli uscieri puo' essere decretata anche  d'ufficio
dai primi presidenti delle Corti e dai procuratori  generali  per  un
tempo non maggiore di giorni quindici, riferendone  alla  Commissione
nella prima adunanza. 
 
  Il Ministro della Giustizia puo' sempre decretare, secondo i  casi,
la   sospensione   e   la   destituzione   degli   uscieri,   dandone
partecipazione alla Commissione da cui dipendono. 
 
  Art. 254. L'anzianita' dei funzionari si computa dalla  data  della
nomina in ciascun grado ed in caso di nomina contemporanea, da quella
del grado precedente, e se il grado e' diviso in  piu'  categorie  di
stipendio, dalla data della nomina o della promozione alla categoria.
Essa e' calcolata sul loro complesso per tutto il Regno. 
 
  Al funzionario  che  da  un  grado  superiore  passa  ad  un  grado
inferiore, si tiene calcolo, per gli effetti dell'anzianita' e  della
determinazione dello stipendio, del servizio  nell'ufficio  superiore
come se fosse stato prestato nel grado al  quale  il  funzionario  e'
nominato. 
 
  L'anzianita'  degli  uditori  ed  aggiunti  giudiziari  si  computa
secondo il grado dell'approvazione  ottenuta.  A  pari  grado  si  ha
riguardo all'eta'. 
 
  Gli aggiunti giudiziari saranno nominati  giudici  di  tribunali  e
sostituti  procuratori  del  Re  in  concorso   coi   pretori   nella
proporzione di una quarta parte dei posti vacanti. 
 
  Art. 259. Gli  stipendi  sono  corrisposti  a  tutti  i  funzionari
dell'ordine giudiziario dall'erario dello Stato, e sono fissati nelle
somme indicate per ciascun grado nell'annessa tabella. 
 
  Ai pretori e' inoltre accordata  un'annua  indennita'  di  alloggio
nella misura seguente: 
 
  Nelle citta', sedi di Corte d'appello, lire 400; nei  comuni,  sedi
di tribunali civili e correzionali, lire  300;  in  tutti  gli  altri
comuni, lire 200. 
 
  Questa indennita' e' posta per un terzo a carico del comune dove ha
sede la pretura e per due terzi andra' ripartita tra tutti  i  comuni
del mandamento, compreso il capoluogo, in ragione di popolazione. 
 
  L'indennita' sopramenzionata dovra' pero' sempre venire corrisposta
dal comune ove il pretore risiede, salvo all'Amministrazione comunale
che l'anticipa, ad ottenere dagli altri comuni il  rimborso  a  norma
delle disposizioni del capoverso presente. 
 
  Il pretore puo' accordarsi col comune o coi comuni per ricevere, in
luogo dell'indennita', l'alloggio in natura. 
 
  Art. 262. Gli aumenti di categoria nel medesimo grado si  concedono
in ragione dell'anzianita' di servizio nel grado stesso, con  decreto
del Ministro della Giustizia da farsi entro due mesi  dal  giorno  in
cui si rese  vacante  il  posto  nella  categoria  superiore,  e  con
decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla vacanza. 
 
  Art. 265. I vicepretori, che suppliscono al pretore mancante, hanno
diritto, pel tempo in cui lo stipendio  e'  disponibile,  alla  meta'
dello stipendio fissato per l'ultima categoria dei pretori. 
 
  I notai, i vicecancellieri e le altre persone designate giusta  gli
articoli 158 e 159 a supplire  i  cancellieri  di  pretura  mancanti,
hanno diritto di percepire, oltre la meta' dello stipendio, le  tasse
dovute  per  gli  atti  e  per  gli  accessi  nei  limiti   stabiliti
dall'articolo 155. 
 
  Se la mancanza dipende da  aspettativa  per  causa  di  salute,  e'
dovuta  ai  supplenti  la  sola  parte  dello  stipendio  che  rimane
disponibile non oltre la meta' anzidetta. 
 
  Avvenendo la supplenza di pretori  o  cancellieri  di  pretura  per
inabilitazione,  la  indennita'  non  puo'  concedersi  fino  a   che
dall'esito del giudizio risulti se lo stipendio potesse  considerarsi
vacante.