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REGIO DECRETO 23 dicembre 1875, n. 2852

Contenente le disposizioni transitorie e tutte le altre occorrenti per l'attuazione della legge che istituisce due sezioni temporanee di cassazione nella capitale del Regno. (075U2852)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1876 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  11-1-1876 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 1º della legge del 12 dicembre corrente, n. 2837 (Serie 2ª), che autorizza il Nostro Governo ad istituire in questa capitale del Regno due sezioni temporanee di Cassazione per agevolare la spedizione degli affari civili e penali delle altre Corti supreme;
Visto l'art. 9 della medesima legge, col quale il Nostro Governo è pure autorizzato a fare le disposizioni transitorie e tutte le altre occorrenti per l'attuazione di quella legge;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1



A. datare dal 1° gennaio 1876 sono istituite in Roma due sezioni temporanee di Corte di cassazione, l'una per gli affari civili e l'altra per gli affari penali.

Il grado ed il numero dei funzionari che, giusta la disposizione della sopracitata legge, potranno secondo il bisogno essere chiamati a prestare servizio presso le dette sezioni, sono determinati dalla tabella annessa al presente decreto e vista dal Nostro Guardasigilli Ministro della Giustizia.

L'anzianità dei funzionari che verranno destinati alle dette sezioni sarà determinata, prima che questi entrino in funzione, con Nostro apposito decreto, senza che i decreti particolari di nomina stabiliscano titolo di precedenza.