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REGIO DECRETO 23 dicembre 1875, n. 2852

Contenente le disposizioni transitorie e tutte le altre occorrenti per l'attuazione della legge che istituisce due sezioni temporanee di cassazione nella capitale del Regno. (075U2852)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1876 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 11-1-1876
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'articolo 1º della legge del 12 dicembre corrente,  n.  2837
(Serie 2ª), che autorizza il Nostro Governo ad  istituire  in  questa
capitale del Regno due sezioni temporanee di Cassazione per agevolare
la spedizione degli affari civili e penali delle altre Corti supreme; 
 
  Visto l'art. 9 della medesima legge, col quale il Nostro Governo e'
pure autorizzato a fare le disposizioni transitorie e tutte le  altre
occorrenti per l'attuazione di quella legge; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  A. datare dal 1° gennaio 1876 sono istituite in  Roma  due  sezioni
temporanee di Corte di cassazione, l'una  per  gli  affari  civili  e
l'altra per gli affari penali. 
 
  Il grado ed il numero dei funzionari che,  giusta  la  disposizione
della sopracitata legge, potranno secondo il bisogno essere  chiamati
a prestare servizio presso le dette sezioni, sono  determinati  dalla
tabella annessa al presente decreto e vista dal Nostro  Guardasigilli
Ministro della Giustizia. 
 
  L'anzianita' dei  funzionari  che  verranno  destinati  alle  dette
sezioni sara' determinata, prima che questi entrino in funzione,  con
Nostro apposito decreto, senza che i decreti  particolari  di  nomina
stabiliscano titolo di precedenza.