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LEGGE 12 dicembre 1875, n. 2837

Che istituisce due sezioni temporanee di corte di cassazione in Roma. (075U2837)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1876 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-1-1876 al: 15-12-2009
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Art. 1



Sino a che sia riordinata la suprema magistratura del Regno, il Governo del Re è autorizzato ad istituire due sezioni temporanee di Corte di cassazione in Roma, l'una per gli affari civili e l'altra per gli affari penali, per agevolare la spedizione degli affari civili e penali presso le altre Corti.

A tale effetto sarà chiamato a prestare servizio presso le dette sezioni, il numero necessario di funzionari di ogni grado delle altre Corti di cassazione; ed ove occorra, il personale necessario sarà completato con funzionari degli stessi gradi, da nominarsi oltre le piante organiche, e da retribuirsi con fondi indicati dall'articolo 4.