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LEGGE 12 dicembre 1875, n. 2837

Che istituisce due sezioni temporanee di corte di cassazione in Roma. (075U2837)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1876 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 11-1-1876
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato, 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sino a che sia riordinata la suprema  magistratura  del  Regno,  il
Governo del Re e' autorizzato ad istituire due sezioni temporanee  di
Corte di cassazione in Roma, l'una per gli affari  civili  e  l'altra
per gli affari penali,  per  agevolare  la  spedizione  degli  affari
civili e penali presso le altre Corti. 
 
  A tale effetto sara' chiamato a prestare servizio presso  le  dette
sezioni, il numero necessario di funzionari di ogni grado delle altre
Corti di cassazione; ed ove occorra, il  personale  necessario  sara'
completato con funzionari degli stessi gradi, da nominarsi  oltre  le
piante organiche, e da retribuirsi con fondi  indicati  dall'articolo
4.