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REGIO DECRETO 3 dicembre 1874, n. 2257

Col quale è aumentato il prezzo dei piombi, lamine e polizzini doganali da corrispondersi dal Commercio. (074U2257)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/1874 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  31-12-1874 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Ministro delle Finanze,
Visto l'articolo 9 del regolamento doganale 11 settembre 1862, approvato con la legge 21 dicembre 1862;

Visti

gli articoli 11 e 12 delle Istruzioni doganali, approvate col Nostro decreto 30 ottobre 1862, Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1



Col giorno 1° gennaio 1875 sarà corrisposto il prezzo di centesimi 15 per ogni bollo a piombo, compresa la cordicella, da applicarsi ai colli di merci ed ai vagoni; di centesimi 5 per ogni lamina od altro corrispondente contrassegno da applicarsi ai tessuti; di centesimi 3 pei polizzini da applicarsi ai colli contenenti caffè, zucchero, pepe, pimento, cannella, ecc., ecc., destinati a circolare nella zona di vigilanza.