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REGIO DECRETO 3 dicembre 1874, n. 2257

Col quale è aumentato il prezzo dei piombi, lamine e polizzini doganali da corrispondersi dal Commercio. (074U2257)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/1874 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 31-12-1874
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Ministro delle Finanze, 
 
  Visto l'articolo 9 del  regolamento  doganale  11  settembre  1862,
approvato con la legge 21 dicembre 1862; 
 
  Visti gli articoli 11 e 12 delle Istruzioni doganali, approvate col
Nostro decreto 30 ottobre 1862, 
 
  Abbiamo ordinato ed ordiniamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Col giorno 1° gennaio 1875 sara' corrisposto il prezzo di centesimi
15 per ogni bollo a piombo, compresa la cordicella, da applicarsi  ai
colli di merci ed ai vagoni; di centesimi 5 per ogni lamina od  altro
corrispondente contrassegno da applicarsi ai tessuti; di centesimi  3
pei polizzini da applicarsi ai  colli  contenenti  caffe',  zucchero,
pepe, pimento, cannella, ecc., ecc., destinati a circolare nella zona
di vigilanza.